top of page

STATUTO

NOI

Statuto dell’associazione di volontariato AsmAllergia Bimbi

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E’ costituita con sede in BOLOGNA (BO) Via Massarenti 11 l’Associazione di volontariato denominata “AsmAllergia Bimbi”.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato; l’Associazione non ha scopo di lucro

​

Art. 2

Scopi e finalità

L’Associazione, che opera in attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, principalmente a favore di soggetti terzi, si prefigge lo scopo di perseguire esclusive finalità di solidarietà ed impegno sociale, in particolare mediante lo svolgimento di attività di supporto nei confronti dei bambini, comprese le loro famiglie, che soffrono di allergie nelle sue varie manifestazioni, da quelle cutanee a quelle respiratorie, nonché a quelle alimentari.

L’Associazione intende perseguire l’obiettivo di:
– promuovere l’opera di informazione e divulgazione sull’attività di ricerca e il sostegno a tutte le famiglie con bambini allergici;
– sensibilizzare gli enti pubblici e privati, le amministrazioni dello Stato e gli enti locali sulle allergie in tutte le sue varie manifestazioni, da quelle cutanee a quelle respiratorie nonché a quelle alimentari, sulle loro cause e sulle loro conseguenze;
– promuovere l’opera d’integrazione dei bambini allergici nelle scuole e nelle altre strutture educative;
– promuovere e sostenere la ricerca scientifica sulle allergie;
– promuovere e favorire la creazione di una rete di centri di riferimento per la ricerca sulle allergie nelle sue varie manifestazioni;
– favorire una sempre più completa ed approfondita preparazione tecnico scientifica degli operatori sanitari e non.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:

– promuovere l’opera di informazione e divulgazione sull’attività di ricerca e l’appoggio a tutte le famiglie con bambini allergici;
– favorire l’applicazione delle più moderne metodologie mediche e biologiche applicate all’allergologia, sostenendo anche l’eventuale acquisto di apparecchiature;
– organizzare seminari, congressi regionali, nazionali ed internazionali in campo allergologico promuovendo gli scambi scientifico-culturali tra ricercatori;
– istituire borse di studio e contributi, sostenere periodi di soggiorno presso centri specialistici italiani e stranieri a favore degli studiosi, degli operatori e dei coadiutori in campo allergologico;
– finanziare l’acquisto di libri o la costituzione di biblioteche o emeroteche in campo allergologico;
– produrre documentazione scientifica sotto qualunque forma, al fine di favorire la diffusione della cultura allergologica;
– promuovere e favorire scambi di informazioni e collaborazioni con associazioni di carattere scientifico o assistenziale che perseguano finalità comuni;
– partecipare al finanziamento di progetti o iniziative realizzati in collaborazione con altri soggetti finalizzati al perseguimento dello scopo istituzionale.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall’Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri aderenti.L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’Associazione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Ogni forma di rapporto economico con l’Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

​

Art. 3

Risorse economiche – Fondo comune

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

– contributi degli aderenti;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

 

Art. 4

Membri dell’Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

​

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Sono soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi e le finalità previa ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, che è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di apposita domanda in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull’eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l’Assemblea.La qualifica di socio si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti;
c) per esclusione;
d) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l’Associazione;
e) per decesso.

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio:

– che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

​

Art. 6

Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
d) a prestare la loro opera a favore dell’Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative;
d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

​

Art. 7

Soci onorari

I soci onorari sono nominati dall’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, in quanto persone degne di riconoscimenti particolari nell’ambito degli scopi dell’associazione per aver contribuito in modo rilevante al progresso della ricerca scientifica, al miglioramento dell’assistenza alla persone affette da allergie ed allo sviluppo dell’Associazione stessa.

I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa; non possono assumere cariche direttive nell’associazione e possono partecipare alle assemblee con parere consultivo, ma senza diritto di voto

​

Art. 8

Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

​

Art. 9

L’Assemblea

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

L’Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:

– approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
– elegge i componenti il Consiglio Direttivo;
– delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
– delibera l’esclusione dei soci dell’Associazione;
– si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Le convocazioni possono essere effettuate, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione, anche mediante posta elettronica certificata (PEC) o semplice, o telefax, all’indirizzo o al numero che il socio ha indicato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato per iscritto.

E’ onere del socio comunicare con lo stesso mezzo ogni variazione di tali recapiti. In difetto, la convocazione inviata a tali recapiti sarà da ritenersi regolarmente effettuata.
In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto dal almeno un decimo dei partecipanti.

La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

 

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove eletti dall’Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

– curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
– predisporre il bilancio;
– deliberare sulle domande di nuove adesioni;

– nominare i componenti del Comitato scientifico;
– predisporre gli eventuali regolamenti interni;
– stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
– nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
– compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le convocazioni possono essere effettuate, almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, anche mediante posta elettronica certificata (PEC) o semplice, o telefax, all’indirizzo o al numero che il socio-consigliere ha indicato nella domanda di ammissione o successivamente comunicato per iscritto.

E’ onere del socio-consigliere comunicare con lo stesso mezzo ogni variazione di tali recapiti. In difetto, la convocazione inviata a tali recapiti sarà da ritenersi regolarmente effettuata.Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

 

Art. 11

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.

 

Art. 12

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta dei registri contabili dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
– provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
– cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea.

​

Art. 13

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

– provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
– cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

​

Art. 14

Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo tra medici, ricercatori ed esperti nel settore delle allergie nelle sue varie manifestazioni; essi prestano la loro collaborazione volontaria per svolgere attività di consulenza all’Associazione in tema di ricerca ed informazione scientifica, nonché di assistenza sanitaria e socio-sanitaria.

Il Comitato Scientifico rimane in carica tre anni.

Le funzioni e l’attività del Comitato Scientifico sono disciplinate da uno specifico Regolamento.

 

Art. 15
Gratuità delle cariche associative
Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

 

Art. 16
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

 

Art. 17

Norma finale

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

 

Art. 18

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

bottom of page